Art. 400 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.

Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico di sprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.