Art. 401 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Provocazione al duello per fine di lucro.

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposi zioni dell'articolo 629.

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.