Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (1)
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vili pendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.