Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano con sacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.