Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
(1) Le parole: "del culto cattolico" sono state così sostituite dall'art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.