Art. 406 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Delitti contro i culti ammessi nello Stato. Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita." è stato abrogato dall'art. 10 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.