Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (2)
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (3)
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (8)
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mante nere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumenta te da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
(1) La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69
(4) La parole: "quattro" e "dieci" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(5) Le parole: "cinque" e "quindici" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(6) Le parole: "alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.
(7) Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.