Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso (1)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'artico lo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall'11 giugno 2019.