Art. 418 Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (2)

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (3) continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.  

(1) Le originarie parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) Le parole: "fino a due anni" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(3) Le originarie parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, converti to con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.