Art. 419 Devastazione e saccheggio
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di de vastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 a decorrere dal 15 giugno 2019.