Art.42 – Vice Presidenti Federali - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. I Vice Presidenti Federali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, nei limiti stabiliti dal precedente art.21, comma 3

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi con priorità al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; in caso di ulteriore parità, a quello di maggiore età.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.