Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. (…) (1).

(1) Il secondo e terzo comma che recitavano: "La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o di struggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è del la reclusione da tre a otto anni." sono stati abrogati dall'art. 6 della L. 18 marzo 2008, n. 48.