Art. 423-bis Incendio boschivo

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschi mento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni (5).

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni (8).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento (6).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incari chi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi (9).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (3).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (7).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220 (Gazz. Uff. 7 ago sto 2000, n. 183), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 ottobre 2000, n. 275 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2000, n. 235). Successivamente l'art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, ha nuovamente disposto l'inserimento nel codice penale dell'art. 423-bis con la medesima formulazione di quello precedentemente aggiunto dal D.L. n. 220 del 2000.

(2) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposi zioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

(3) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a de correre dal 9 novembre 2021.

(4) Nel presente articolo l'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, aveva aggiunto un comma, dopo il quarto, a decorrere dal 10 settembre 2021, che così disponeva: «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.». Successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 8 novembre 2021, n. 155).

(5) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a-bis), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 9 novembre 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.

(6) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a-ter), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 9 novembre 2021.

(7) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a de correre dal 10 settembre 2021.

(8) Comma così modificato, a decorrere dall'11 agosto 2023, dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

(9) Comma inserito, a decorrere dall'11 agosto 2023 dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.