Art. 454 Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto arti colo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.