Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di mone te, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (1).
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350.