Art. 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206. 

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.