Art. 489 Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. (……..) (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l'art. 4, comma 4, lett. d) del medesimo D.Lgs. 7/2016.