Art. 49. Reato supposto erroneamente e reato impossibile

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposi zione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il rea to effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputa to prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.