Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute. (1) (……..) (2)
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(2) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.