Art. 491-bis Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e, successiva mente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.