Art. 491 Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (1) 

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un te stamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pe ne rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'arti colo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.  

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.