Art. 493-bis Casi di perseguibilità a querela (1)
I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.