Art. 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1) (4)
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni (5).
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (2);
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome (3).
(1) Articolo prima modificato dall'art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155 - come modificato dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, con L. 21 febbraio 2006, n. 49 - e poi così sostituito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Vedi gli artt. 28-49, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.
(3) Sulle false dichiarazioni vedi gli artt. 1 e 5, L. 19 aprile 1925, n. 475; l'art. 25, L. 21 novembre 1967, n. 1185; gli artt. 10 e 15, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile-5 giugno 2023, n. 111 (Gazz. Uff. 7 giugno 2023, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile-5 giugno 2023, n. 111 (Gazz. Uff. 7 giugno 2023, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avverti menti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.