Art. 495-ter Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) quater, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.