Art. 499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo con sumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.