Art. 5 – Sanzioni alla Lega di Serie A1 e A2 Femminile 2023/2024

1. Contro le sanzioni comminate dal Giudice di Lega, previste dal presente Regolamento, è sempre ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.

2. Ferme le sanzioni disciplinari già previste dai Regolamenti Federali, in caso di deferimento di Società sportive o di Tesserati per violazione di norme previste dal presente Regolamento, sarà applicata dal Giudice di Lega una sanzione pecuniaria e saranno applicate dai competenti organi di Giustizia Federale le sotto elencate sanzioni sportive:

a) Mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti delle Atlete e dei Tecnici Tesserati:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

b) Mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle fideiussioni escusse dalla Lega:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

c) Accertata non veridicità della documentazione prevista dal presente Regolamento, nei limiti ed entro i termini previsti:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

d) Mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

3. Il deferimento alla Federazione verrà disposto dal Giudice di Lega, il quale dovrà altresì proporre l'esatta entità, compresa nei limiti sopra indicati, della sanzione da comminare.

4. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle Società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di Regular Season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.