Art. 5 Principio di democrazia interna a base personale
5.1. Attribuzione del diritto di voto ad atleti, e tecnici per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali. Consiglieri federali di genere diverso.
1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli federali, in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso. La ripartizione della percentuale suddetta deve essere in misura proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell'ambito del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. In assenza della figura del tecnico, la percentuale del 30% è riserv ata integralmente agli atleti.
3. Devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti.
4. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria. In tale occasione e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
5. Gli statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.
Ai fini del computo di cui al paragrafo precedente, sono esclusi i membri espressione dei settori professionistici che non regolamentino attività per entrambi i generi, ai sensi del successivo principio di cui al punto 13.3.
5.2 Elezione dei rappresentanti degli atleti nei consigli federali
I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni in attività, sia dilettanti sia professionisti, tesserati tramite le società e le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello statuto.
5.3. Elezione dei rappresentanti dei tecnici nei consigli federali
I rappresentanti eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello statuto.
5.4. Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali
Gli ufficiali di gara maggiorenni eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale, ove previsto negli Statuti federali, secondo le modalità stabilite negli Statuti stessi ed in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale.
5.5 Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione di organi direttivi diversi dal consiglio federale
Gli statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate ed, eventualmente, degli ufficiali di gara ove ne sia prevista la presenza nei Consigli federali, alle assemblee per l'elezione del Presidente federale e degli altri organi federali., e comunque senza incidere sulla partecipazione degli atleti e dei tecnici.
5.6. Espressione del voto
1. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici (e, ove previsti, degli ufficiali di gara) è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
2. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici e, ove previsti, degli ufficiali di gara, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.