Art. 512-bis Trasferimento fraudolento di valori (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittizia mente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, a decorrere dal 2 marzo 2024.