Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (1) 

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circo lazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origi ne, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. 

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 52, comma 1, L. 27 dicembre 2023, n. 206, a decorrere dall'11 gennaio 2024.