Art. 518-decies Importazione illecita di beni culturali (1) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali pro venienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.