Art. 518-noviesdecies Fatto commesso all'estero (1)
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.