Art. 518-sexiesdecies Circostanze aggravanti (1) 

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;

2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servi zio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'artico lo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.  

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.