Art. 52. Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere (1):
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (2).
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (3).
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in esse re, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (4).
(1) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente arti colo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difende re:».
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.Il testo precedente la modifica disposta dalla citata Legge n. 36/2019 era il seguente: «La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.