Art. 520 (1)
(1) "Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficia le, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette."