Art. 527 Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. (1)
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. (2)
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; vedi, anche, l'art. 8 del medesimo D.Lgs. 8/2016.
(2) Comma inserito dall'art. 3, comma 22, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, succes sivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.