Art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (1).
Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. (2)
Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi: (3)
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o re citazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal numero 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; vedi, anche, l'art. 8 del medesimo D.Lgs. 8/2016.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; vedi, anche, l'art. 8 del medesimo D.Lgs. 8/2016.
(3) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.