Art. 530 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Corruzione di minorenni.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta." è stato abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.