Art. 532 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella.
Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà." è stato abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75.