Art. 533 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Costrizione alla prostituzione.

Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531." è stato abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75.