Art. 534 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Sfruttamento di prostitute.

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila." è stato abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75.