Art. 535 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Tratta di donne e di minori.
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggio renne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi." è stato abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75.