Art. 536 (1) 

(1) l'articolo che recitava: "Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.

Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggio renne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la co stringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggio renne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione. Si applicano i cpvv. dell'art. 533." è stato abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75.