Art. 537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero

I delitti preveduti dai due articoli precedenti (1) sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.  

(1) Per individuare i delitti previsti agli artt. 535 e 536 c.c., ora abrogati, si veda l'art. 3, comma 1, nn. 6 e 7, della L. 20 febbraio 1958, n. 75.