Art. 539 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Età della persona offesa.

Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso." è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.