Art. 541 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la per dita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genito re, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli ali menti e dei diritti successori verso la persona offesa." è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.