Art. 542 (1) 

(1) L'articolo che recitava: "Querela dell'offeso.

I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio." è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.