Art. 543 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Diritto di querela.
Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi." è stato abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.