Art. 544 (1)
(1) L'articolo che recitava: "Causa speciale di estinzione del reato.
Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali." è stato abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442.