Art. 544-bis Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. (1)
(1) Il presente articolo è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201.