Art. 544-ter Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un anima le ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (1)
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
(1) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201.